Art. 3.
(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile).

      1. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 368, è aggiunto il seguente comma:

      «Il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia nonché del diploma di specializzazione in medicina legale ovvero dei titoli equipollenti riconosciuti in uno degli Stati membri dell'Unione europea costituisce condizione imprescindibile per l'iscrizione degli esercenti la medicina legale nell'albo dei consulenti tecnici».